Oggi la tematica riguardante la disparità tra uomini e donne e gli abusi su quest’ultime é molto dibattuta e sono in vigore diverse leggi contro questo orrendo fenomeno, ma sino all’inizio del secolo scorso questo argomento era appena trattato nel mondo politico e giuridico.

CODICE ZANARDELLI

AIIa fine dell’800, con il codice Zanardelli, vennero introdotti alcuni articoli miranti a contrastare questo fenomeno, ma con sostanziali problemi. Prima di tutto i reati sessuali erano inseriti nella sezione: ”delitti contro il buon costume e I’ordine delle famiglie” dove erano presenti altri reati come l’adulterio, la bigamia e il concubinato. In secondo luogo quello che oggi é considerato come un singolo delitto, ossia lo stupro, con alcune aggravanti, veniva diviso in due reati, a cui venivano attribuite pene diverse: il ”delitto di violenza carnale”, nei casi in cui avveniva un vero e proprio rapporto sessuale contro la volontà della vittima; e ”ratto a fini di libidine”, dove invece non si giungeva all’unione carnale e la pena era ridotta a un terzo rispetto al primo reato. Viste le labili distinzioni tra i due però spesso in tribunale era necessaria una ricostruzione molto approfondita dell’accaduto, che esponeva la vittima a imbarazzo e vergogna, senza contare il fatto che spesso i processi si concludevano accusando la vittima di essere stata la causa scatenante del delitto, cosa che purtroppo non é del tutto scomparsa.

DURANTE IL NOVECENTO

Nel 1930, durante il ventennio fascista, venne approvato il codice penale ”Rocco”, in vigore ancora oggi, che peggiorò soltanto la situazione. Esso infatti introduceva una vera e propria scappatoia per i rei di reato di stupro, ossia il matrimonio riparatore. Questa norma prevedeva la cancellazione delle pene per reato di stupro se l’aggressore avesse sposato la vittima. La situazione rimase tale e quale fino a quando nel 1981 questa aberrante norma venne completamente abolita, e in seguito, nel 1996, venne approvata una legge che eliminò la distinzione tra “reato di violenza carnale” e “ratto a fini di libidine” attribuendo a entrambi la stessa pena, anche se  con aggiunta di aggravanti e attenuanti. In secondo luogo, ma non per questo meno importante, il delitto venne inserito nella sezione dei reati contro la persona.

CODICE ROSSO

Un ulteriore passo avanti venne fatto nel 2019 con la legge definita ”Codice rosso”, che oltre ad inasprire di molto Ie pene in base a numerosissime aggravanti ha reso la ricostruzione degli accaduti meno invadente e vergognosa per la donna che denuncia  e anche più veloce.

LA FORZA DELLE DONNE

Queste conquiste, avvenute in un ampissimo lasso di tempo, però non sono state ottenute senza fatica.

Esse avvennero grazie al sacrificio di numerose donne, le cui vite spesso vennero marchiate da uno stupro, di fronte al quale però non si lasciarono andare alla disperazione ma ebbero il coraggio di denunciarlo e combatterlo, rendendo evidente al mondo la necessità di un cambiamento drastico per sconfiggere questa piaga che ancora esiste e flagella la nostra società.

Diego Placidi